CAUSA PODOIATRIA – ITALIA > UNIONE EUROPEA

CAUSA PODOIATRIA – ITALIA > UNIONE EUROPEA

CASO AVAGNINA (TIPO CASO BOSMANN)

Il Trattato dell’Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile.

Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria  professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia  poiché ogni Stato membro può subordinare l’accesso a una determinata professione al possesso di una  qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica  ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro.

L’UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati  membri. La libera prestazione di servizi (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell’UE, senza necessità di dover ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale.

  • Direttiva 36 del 2005

La direttiva prevede oltre alla «libertà di stabilimento» la possibilità della «libera prestazione di servizi».

Con la “libera   prestazione  di servizi”     ogni cittadino dell’UE   legalmente stabilito in   uno Stato     membro può   prestare servizi in modo   temporaneo e occasionale   in un altro Stato membro   con   il  proprio titolo professionale d’origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie   qualifiche in detto Stato membro. Con la «libertà di stabilimento» un professionista può stabilirsi in   un altro Stato membro per svolgervi un’attività professionale in modo stabile. La possibilità di   stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre   regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva (sistema generale, ricono

scimento automatico,   riconoscimento in base all’esperienza professionale).

Se la professione esercitata dal cittadino comunitario che intende operare in Italia non è regolamentata dal nostro Paese, non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali, si può iniziare ad esercitare la professione e, quindi, non si applica la direttiva 2005

/36/CE.

La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.

Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni “regolamentate” e la definizione delle professioni regolamentate italiane è affidata all’art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.206/07.

Il decreto si applica ai cittad

ini degli Stati membri dell’Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta Professione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Per le professioni di: Assistente di oftalmologia, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale , Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Massaggiatore capo  bagnino  Odontotecnico, Operatore socio sanitario, Ortottista, Ostetrica/o, Ottico, Podologo, Puericultrice , Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione  vascolare, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione  psichiatrica, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale

L’Autorità competente è:

Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.

Ufficio IV

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Tel:+39.06.5994.5994 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Sito web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3988&area=professioni-sanitarie&menu=riconoscimento.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l’Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti 7 e certificati, indicati nell’allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell’UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono:

  • Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell’interessato;
  • copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività richiesta (con l’indicazione degli esami sostenuti – necessari per determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all’articolo 14 della suddetta Direttiva);
  • copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l’attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;
  • copia autenticata dell’iscrizione all’Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;
  • dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e il livello del titolo rispetto all’art. 11 della citata direttiva e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l’esercizio della professione del richiedente;
  • attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della professione  che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d’origine e/o di provenienza;
  • certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l’attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di  origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento  (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti);
  • eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative.

I tempi previsti per ottenere il riconoscimento in base al Sistema Generale.

La normativa prevede che L’Autorità Competente debba confermare il ricevimento della domanda di riconoscimento entro il termine di un mese o informare nello stesso termine il richiedente di eventuali documenti mancanti. La procedura d’esame della domanda, comunque, va conclusa entro quattro mesi dall’acquisizione della documentazione completa mediante l’emanazione di un apposito provvedimento amministrativo, ed entro tre mesi per le professioni rientranti nel regime di riconoscimento automatico.

La libertà di stabilimento e di prestazioni di servizio sono previste agli articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, la direttiva 2005/36/CE ha previsto quanto fin qui enunciato.

È utile ricordare che le direttive vincolano lo Stato membro o gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Il legislatore nazionale, pertanto, deve adottare un atto di recepimento ossia una «misura nazionale di esecuzione» nel diritto interno che adatta la legislazione nazionale rispetto agli obiettivi definiti nella direttiva. In sostanza, ai singoli cittadini vengono attribuiti diritti e imposti obblighi solo una volta adottato l’atto di recepimento.

Alla luce di ciò, qualora l’istanza presentata, nelle forme suddette, all’ente competente (Ministero della Sanità, in questo caso) dovesse essere respinta, allo scopo di ottenere una pronuncia che, in conformità alla sovraordinazione del diritto dell’Unione Europea su quello nazionale, riconosca la professione di Podologo sul territorio italiano, anche qualora l’abilitazione sia stata conseguita all’estero (ma in uno Stato Membro), si potrà procedere con un ricorso al Tribunale Amministrativo per diniego o silenzio della P.A. il quale procederà, se del caso, a sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Avv. Genovesi GianEmilio

Avv. Cascino Gabriele