{"id":9723,"date":"2021-03-31T20:33:46","date_gmt":"2021-03-31T20:33:46","guid":{"rendered":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/?page_id=9723"},"modified":"2021-04-30T20:35:52","modified_gmt":"2021-04-30T20:35:52","slug":"causa-podoiatria-italia-unione-europea","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/causa-podoiatria-italia-unione-europea\/","title":{"rendered":"CAUSA PODOIATRIA \u2013 ITALIA > UNIONE EUROPEA"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css_animation=&#8221;fadeInUp&#8221; bg_type=&#8221;image&#8221; parallax_style=&#8221;vcpb-vz-jquery&#8221; bg_image_new=&#8221;id^10531|url^http:\/\/podoiatria.it\/Podiatriawp-content\/uploads\/2018\/02\/2-1.jpg|caption^null|alt^null|title^2-1|description^null&#8221; enable_overlay=&#8221;enable_overlay_value&#8221; overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.98)&#8221; el_class=&#8221;section38&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1505193562984{padding-top: 8% !important;}&#8221;][vc_column]<div class=\"ult-animation  ult-animate-viewport  ult-no-mobile \" data-animate=\"fadeInDown\" data-animation-delay=\"1.0\" data-animation-duration=\"1\" data-animation-iteration=\"1\" style=\"opacity:0;\" data-opacity_start_effect=\"\"><div class='dt-sc-title with-right-border-decor '><h2>CAUSA PODOIATRIA \u2013 ITALIA &gt; UNIONE EUROPEA<\/h2>CASO AVAGNINA (<a href=\"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/sentenzabosman\/\">TIPO CASO BOSMANN<\/a>)<\/div><div class=\"ult-spacer spacer-6a046c7263279\" data-id=\"6a046c7263279\" data-height=\"10\" data-height-mobile=\"10\" data-height-tab=\"10\" data-height-tab-portrait=\"\" data-height-mobile-landscape=\"\" style=\"clear:both;display:block;\"><\/div>[vc_column_text]Il Trattato dell\u2019Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all\u2019interno della\u00a0Comunit\u00e0 e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attivit\u00e0 di lavoro svolta in regime di\u00a0non subordinazione e in modo stabile.<\/p>\n<p>Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria\u00a0 professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia\u00a0 poich\u00e9 ogni Stato membro pu\u00f2 subordinare l\u2019accesso a una determinata professione al possesso di una\u00a0 qualifica professionale specifica, che pu\u00f2 variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica\u00a0 ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro.<\/p>\n<p>L\u2019UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati\u00a0 membri. La libera prestazione di servizi (novit\u00e0 della direttiva 2005\/36\/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell\u2019UE, senza necessit\u00e0 di dover ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale.<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>Direttiva 36 del 2005<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La direttiva prevede oltre alla \u00ablibert\u00e0 di stabilimento\u00bb la possibilit\u00e0 della \u00ablibera prestazione di servizi\u00bb.<\/p>\n<p>Con la \u201clibera\u00a0 \u00a0prestazione\u00a0 di servizi\u201d\u00a0 \u00a0 \u00a0ogni cittadino dell\u2019UE\u00a0 \u00a0legalmente stabilito in\u00a0 \u00a0uno Stato\u00a0 \u00a0 \u00a0membro pu\u00f2\u00a0 \u00a0prestare servizi in modo\u00a0 \u00a0temporaneo e occasionale\u00a0 \u00a0in un altro Stato membro\u00a0 \u00a0con\u00a0 \u00a0il\u00a0 proprio titolo professionale d\u2019origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie\u00a0 \u00a0qualifiche in detto Stato membro. Con la \u00ablibert\u00e0 di stabilimento\u00bb un professionista pu\u00f2 stabilirsi in\u00a0 \u00a0un altro Stato membro per svolgervi un\u2019attivit\u00e0 professionale in modo stabile. La possibilit\u00e0 di\u00a0 \u00a0stabilirsi \u00e8 subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che pu\u00f2 seguire uno dei tre\u00a0 \u00a0regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva (sistema generale, ricono<\/p>\n<p>scimento automatico,\u00a0 \u00a0riconoscimento in base all\u2019esperienza professionale).<\/p>\n<p>Se la professione esercitata dal cittadino comunitario che intende operare in Italia non \u00e8 regolamentata dal nostro Paese, non \u00e8 necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali, si pu\u00f2 iniziare ad esercitare la professione e, quindi, non si applica la direttiva 2005<\/p>\n<p>\/36\/CE.<\/p>\n<p><strong>La direttiva 2005\/36\/CE \u00e8 stata recepita nell\u2019ordinamento italiano con il decreto legislativo del\u00a0<\/strong><strong>9 novembre 2007, n. 206.<\/strong><\/p>\n<p>Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni \u201cregolamentate\u201d e la definizione delle professioni regolamentate italiane \u00e8 affidata all\u2019art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.206\/07.<\/p>\n<p>Il decreto si applica <u>ai cittad<\/u><\/p>\n<p><u>ini degli Stati membri<\/u> dell\u2019Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, <u>una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell\u2019Unione Europea e che, nello Stato d\u2019origine, li abilita all\u2019esercizio di detta Professione<\/u>.<\/p>\n<p>Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d\u2019origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>Per le professioni di: Assistente di oftalmologia, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale , Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Massaggiatore capo\u00a0 bagnino\u00a0 Odontotecnico, Operatore socio sanitario, Ortottista, Ostetrica\/o, Ottico, <u>Podologo<\/u>, Puericultrice , Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione\u00a0 vascolare, Tecnico della prevenzione nell\u2019ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione\u00a0 psichiatrica, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricit\u00e0 dell\u2019et\u00e0 evolutiva, Terapista occupazionale<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 competente \u00e8:<\/p>\n<p>Ministero della Salute<\/p>\n<p>Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.<\/p>\n<p>Ufficio IV<\/p>\n<p>Viale Giorgio Ribotta, 5 \u2013 00144 Roma<\/p>\n<p>Tel:+39.06.5994.5994 dal luned\u00ec al venerd\u00ec dalle 9:00 alle 12:00<\/p>\n<p>Sito web:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/temi\/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=3988&amp;area=professioni-sanitarie&amp;menu=riconoscimento\">http:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/temi\/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=3988&amp;area=professioni-sanitarie&amp;menu=riconoscimento<\/a>.<\/p>\n<p>La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l\u2019Autorit\u00e0 Competente dello Stato membro di accoglienza.<\/p>\n<p>Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti 7 e certificati, indicati nell\u2019allegato VII della direttiva 2005\/36\/CE.<\/p>\n<p>Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell\u2019UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Copia di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0, nel quale sia presente la firma dell\u2019interessato;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>copia autenticata del titolo di studio specifico per l\u2019attivit\u00e0 richiesta (con l\u2019indicazione degli esami sostenuti \u2013 necessari per determinare l\u2019eventuale esistenza di differenze\u00a0sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all\u2019articolo 14 della suddetta Direttiva);<\/li>\n<li>copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l\u2019attivit\u00e0, qualora previsto dal Paese in cui il titolo \u00e8 stato conseguito;<\/li>\n<li>copia autenticata dell\u2019iscrizione all\u2019Albo professionale del Paese in cui il titolo \u00e8 stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;<\/li>\n<li>dichiarazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 del Paese che ha rilasciato il titolo da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005\/36\/CE e il livello del titolo rispetto all\u2019art. 11 della citata direttiva e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l\u2019esercizio della professione del richiedente;<\/li>\n<li>attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all\u2019esercizio della professione\u00a0 che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 del Paese d\u2019origine e\/o di provenienza;<\/li>\n<li>certificato\/i dal quale risulti descritta in dettaglio l\u2019attivit\u00e0 lavorativa eventualmente svolta nel Paese di\u00a0 origine e\/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento\u00a0 (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti);<\/li>\n<li>eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I tempi previsti per ottenere il riconoscimento in base al Sistema Generale.<\/p>\n<p>La normativa prevede che L\u2019Autorit\u00e0 Competente debba confermare il ricevimento della domanda di riconoscimento entro il termine di un mese o informare nello stesso termine il richiedente di eventuali documenti mancanti. La procedura d\u2019esame della domanda, comunque, va conclusa entro quattro mesi dall\u2019acquisizione della documentazione completa mediante l\u2019emanazione di un apposito provvedimento amministrativo, ed entro tre mesi per le professioni rientranti nel regime di riconoscimento automatico.<\/p>\n<p>La libert\u00e0 di stabilimento e di prestazioni di servizio sono previste agli articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE).<\/p>\n<p>Per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, la direttiva 2005\/36\/CE ha previsto quanto fin qui enunciato.<\/p>\n<p>\u00c8 utile ricordare che le direttive vincolano lo Stato membro o gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.<\/p>\n<p>Il legislatore nazionale, pertanto, deve adottare un atto di recepimento ossia una \u00abmisura nazionale di esecuzione\u00bb nel diritto interno che adatta la legislazione nazionale rispetto agli obiettivi definiti nella direttiva. In sostanza, ai singoli cittadini vengono attribuiti diritti e imposti obblighi solo una volta adottato l\u2019atto di recepimento.<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, qualora l\u2019istanza presentata, nelle forme suddette, all\u2019ente competente (Ministero della Sanit\u00e0, in questo caso) dovesse essere respinta, allo scopo di ottenere una pronuncia che, in conformit\u00e0 alla sovraordinazione del diritto dell\u2019Unione Europea su quello nazionale, riconosca la <u>professione di Podologo sul territorio italiano, anche qualora l\u2019abilitazione sia stata conseguita all\u2019estero (ma in uno Stato Membro), si potr\u00e0 procedere con un ricorso al Tribunale Amministrativo per diniego o silenzio della P.A. il quale proceder\u00e0, se del caso, a sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea.<\/u><\/p>\n<p>Avv. Genovesi GianEmilio<\/p>\n<p>Avv. Cascino Gabriele[\/vc_column_text]<\/div><div class=\"ult-spacer spacer-6a046c72632a9\" data-id=\"6a046c72632a9\" data-height=\"10\" data-height-mobile=\"10\" data-height-tab=\"10\" data-height-tab-portrait=\"\" data-height-mobile-landscape=\"\" style=\"clear:both;display:block;\"><\/div>[\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css_animation=&#8221;fadeInUp&#8221; bg_type=&#8221;image&#8221; parallax_style=&#8221;vcpb-vz-jquery&#8221; bg_image_new=&#8221;id^10531|url^http:\/\/podoiatria.it\/Podiatriawp-content\/uploads\/2018\/02\/2-1.jpg|caption^null|alt^null|title^2-1|description^null&#8221; enable_overlay=&#8221;enable_overlay_value&#8221; overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.98)&#8221; el_class=&#8221;section38&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1505193562984{padding-top: 8% !important;}&#8221;][vc_column][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9723"}],"collection":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9723"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9723\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9726,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9723\/revisions\/9726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}