{"id":9681,"date":"2021-03-31T20:40:31","date_gmt":"2021-03-31T20:40:31","guid":{"rendered":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/?page_id=9681"},"modified":"2021-03-31T20:40:31","modified_gmt":"2021-03-31T20:40:31","slug":"liberta-di-stabilimento-e-prestazione-dei-servizi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/liberta-di-stabilimento-e-prestazione-dei-servizi\/","title":{"rendered":"Libert\u00e0 di stabilimento e prestazione dei servizi"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;default_no_spaces&#8221;][vc_column]<div class=\"ult-animation  ult-animate-viewport  ult-no-mobile \" data-animate=\"fadeInDown\" data-animation-delay=\"0.5\" data-animation-duration=\"1\" data-animation-iteration=\"1\" style=\"opacity:0;\" data-opacity_start_effect=\"\"><div class='dt-sc-title with-right-border-decor aligncenter'><h2>Libert\u00e0 di stabilimento e prestazione dei servizi<\/h2><\/div><\/div><div class=\"ult-spacer spacer-69e2302fec8ce\" data-id=\"69e2302fec8ce\" data-height=\"30\" data-height-mobile=\"30\" data-height-tab=\"30\" data-height-tab-portrait=\"\" data-height-mobile-landscape=\"\" style=\"clear:both;display:block;\"><\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css_animation=&#8221;fadeInUp&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1505197367057{background-color: #f8f8f9 !important;}&#8221;][vc_column]<div class=\"ult-spacer spacer-69e2302fec8ef\" data-id=\"69e2302fec8ef\" data-height=\"80\" data-height-mobile=\"80\" data-height-tab=\"80\" data-height-tab-portrait=\"\" data-height-mobile-landscape=\"\" style=\"clear:both;display:block;\"><\/div><div class=\"ult-animation  ult-animate-viewport  ult-no-mobile \" data-animate=\"fadeInDown\" data-animation-delay=\"0.5\" data-animation-duration=\"1\" data-animation-iteration=\"1\" style=\"opacity:0;\" data-opacity_start_effect=\"\"><div class='dt-sc-title with-right-border-decor '><h2><\/h2>In questo contesto viene esaminato il ricorso presentato dal Prof. Dott. Avagnina al TAR del Lazio per il riconoscimento in Italia del titolo di Podologo\/Podoiatra gi\u00e0 conseguito in Spagna dal medesimo cittadino, comunitario, italiano.<\/div><\/div><div class=\"ult-spacer spacer-69e2302fec977\" data-id=\"69e2302fec977\" data-height=\"40\" data-height-mobile=\"40\" data-height-tab=\"40\" data-height-tab-portrait=\"\" data-height-mobile-landscape=\"\" style=\"clear:both;display:block;\"><\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css_animation=&#8221;fadeInUp&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1505197367057{background-color: #f8f8f9 !important;}&#8221;][vc_column]<div class=\"ult-animation  ult-animate-viewport  ult-no-mobile \" data-animate=\"fadeInUp\" data-animation-delay=\"0.8\" data-animation-duration=\"1\" data-animation-iteration=\"1\" style=\"opacity:0;\" data-opacity_start_effect=\"\">[vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"et_pb_row et_pb_row_2\">\n<div class=\"et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_2 et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child\">\n<div class=\"et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2 et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left\">\n<div class=\"et_pb_text_inner\">\n<p>Il ricorrente, in possesso del titolo di \u201cGraduado in Podologia\u201d conseguito presso l\u2019Universit\u00e0 di Barcellona, a fronte delle competenze Podologiche, medico-chirurgiche e professionali conseguite in Spagna, ha soddisfato tutti i requisiti per ottenere, anche, in Italia il riconoscimento del titolo di Podologo e comunque, per effetto del diritto discendente dalla libert\u00e0 di stabilimento ha titolo ad esercitare in Italia con le stesse abilitazioni, le attivit\u00e0 medico chirurgiche podologiche acquistate in Spagna. Tuttavia, con una comunicazione dell\u2019ottobre 2017 il Ministero rigetta la domanda del Dott. Avagnina ritenendo la richiesta irricevibile per indeterminatezza della stessa. L\u2019istanza \u00e8 stata considerata irricevibile poich\u00e9\u2019 nel nostro ordinamento non esiste la figura del Medico Chirurgo Podoiatra\/Podologo, considerata presupposto indispensabile per il riconoscimento della qualifica professionale acquisita all\u2019 estero. Tale diniego da parte del Ministero appare manifestatamente illegittimo, indebito e censurabile, alla luce della violazione della normativa sulla libert\u00e0 di stabilimento.<\/p>\n<p>Dal punto di vista puramente giuridico, il podologo \u00e8 una figura professionale riconosciuta e\u00a0 regolamentata prima dal decreto 666\/94 e poi dall\u2019art. 2 della legge 251 del 2000 ed \u00e8 un laureato in\u00a0 Podologia. A differenza di quanto avviene in America, Regno Unito e Spagna, il professionista in\u00a0 esame, ha una ridotta autonomia in quanto non ha l\u2019autorizzazione ad intervenire chirurgicamente.\u00a0 Appare chiaro, dunque, che il mancato riconoscimento in Italia della figura di Podoiatra a\u00a0 professionisti gi\u00e0 abilitati all\u2019esercizio di tale professione in Italia e all\u2019estero siano lesivi del diritto di\u00a0 stabilimento riconosciuto alle persone e ai liberi professionisti dal diritto europeo.<\/p>\n<p>La libera circolazione delle professioni sanitarie mediche \u00e8 attualmente disciplinata dalla direttiva\u00a0 93\/16 Cee e in parte modificata da direttive successive. Secondo il principio di reciprocit\u00e0 che \u00e8 alla base della direttiva, il D.lgs.\u00a0 368\/1999 i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati conformemente alle prescritte condizioni della formazione, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi ivi rilasciati per l\u2019accesso alle corrispondenti attivit\u00e0 esercitate in qualit\u00e0 di dipendente o nell\u2019ambito del Servizio Sanitario Nazionale. <em>Conditio sine qua<\/em> non \u00e8 che il titolo professionale venga riconosciuto dallo Stato di stabilimento ospitante. Nel caso in esame la situazione \u00e8 opposta dal momento che il ricorrente pu\u00f2 esercitare la professione in Spagna ma non nel proprio paese di origine, pur avendo sostenuto la doppia laurea in podologia: una triennale in Italia e una quinquennale in Spagna.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc12632190\"><\/a>Libert\u00e0 di stabilimento<\/h2>\n<p><em>La libert\u00e0 di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, riconosciuta e tutelata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, garantiscono la mobilit\u00e0 delle imprese e dei professionisti nell\u2019Unione Europea.<\/em><\/p>\n<p>Il Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea (TFUE) disciplina il diritto di stabilimento ossia\u00a0<strong>la facolt\u00e0 di avviare un\u2019attivit\u00e0 in un altro Stato membro, attraverso l\u2019insediamento di una propria sede, agenzia, succursale o filiale alle condizioni previste dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. <\/strong>Del resto, sin dalla sua costituzione, l\u2019Unione Europea ha garantito ai cittadini europei la possibilit\u00e0 di muoversi liberamente all\u2019interno del territorio europeo. A tal proposito, ai sensi dell\u2019art. 21 TFUE \u201c<em>ogni cittadino dell\u2019Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione<\/em>\u201d. Ed ancora, l\u2019art. 26 comma 2 TFUE afferma: \u201c<em>Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale \u00e8 assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare, mediante l\u2019affermazione della libert\u00e0 di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, \u00e8\u00a0 riconosciuto\u00a0 \u00a0ai cittadini europei il diritto di svolgere attivit\u00e0 indipendenti e professionali nonch\u00e9 di creare e gestire\u00a0 imprese. Il\u00a0 riferimento normativo \u00e8 il capo 2 del TFUE che comprende gli articoli da 49 a 55. L\u2019art. 49 TFUE prevede\u00a0 che \u201c<em>Nel\u00a0 quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libert\u00e0 di stabilimento dei cittadini di uno stato\u00a0 membro nel\u00a0 territorio di un altro stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altres\u00ec alle restrizioni relative\u00a0 all\u2019apertura di\u00a0 agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di un altro\u00a0 stato membro. La\u00a0 libert\u00e0 di stabilimento importa l\u2019accesso alle attivit\u00e0 autonome e al loro esercizio, nonch\u00e9 la\u00a0 costituzione e la gestione\u00a0 di\u00a0 imprese e in particolare di societ\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 54, secondo comma, alle\u00a0 condizioni definite dalla legislazione\u00a0 del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le\u00a0 disposizioni del capo relativo ai capitali<\/em>\u201d.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc12632191\"><\/a>Libera prestazione dei servizi<\/h2>\n<p>La libera prestazione dei servizi, disciplinata dall\u2019articolo 56 del TFUE, prevede, dunque, la possibilit\u00e0 per un cittadino di prestare la propria attivit\u00e0 in un altro Stato membro dell\u2019Unione alle stesse condizioni dei cittadini ivi residenti ma senza doversi stabilire. L\u2019attuazione della libert\u00e0 di circolazione nel campo delle attivit\u00e0 professionali pu\u00f2 essere divisa in tre fasi.<\/p>\n<p>In un primo momento si \u00e8 fatto affidamento sulle disposizioni del Trattato istitutivo di Roma del 1857 e pi\u00f9 nello specifico l\u2019art.57 che si occupava anche del problema dell\u2019uniformit\u00e0 dei profili professionali disponendo che venissero adottate direttive in materia di reciproco riconoscimento del diploma, certificate e altri titoli. L\u2019adozione di tali direttive fu ostacolata dagli Stati membri che, fermi su posizioni protezionistiche verso i professionisti nazionali, si mostrarono poco incline alla realizzazione della libert\u00e0 di circolazione. In una seconda fase, collocabile tra il 1975 e il 1985, furono adottate una serie di direttive settoriali aventi ad oggetto singole professioni. A tal fine, per ogni professione interessata dal processo furono adottate due direttive: una idonea ad individuare le condizioni di accesso ed esercizio della professione e le modalit\u00e0 di formazione e l\u2019altra relativa al riconoscimento dei diplomi conseguiti sulla base dei requisiti formativi minimi comuni, precedentemente armonizzati. Questo sistema, per\u00f2, funzion\u00f2 soltanto con riferimento alle professioni mediche e paramediche. La terza fase del processo coincise con un cambio radicale dell\u2019impostazione fino ad allora seguita. In tale prospettiva furono adottate la direttiva 89\/48\/Cee, che prevedeva un sistema generale di riconoscimento di diplomi di insegnamento superiore conseguiti all\u2019esito di corsi di formazione professionale di una durata minima di tre anni e la 92\/51\/Cee, che includeva un secondo sistema generale di riconoscimento per formazioni professionali di durata inferiore al triennio. Con questo sistema lo Stato membro ospitante era tenuto a verificare che le qualifiche acquisite dal richiedente in un altro stato membro corrispondessero a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali. In caso di corrispondenza solo parziale, lo Stato di accoglienza poteva adottare delle misure di compensazione quali tirocini o prove attitudinali.<\/p>\n<p>In questo clima di incertezza, forte era la necessit\u00e0 di estendere la possibilit\u00e0 di esercitare l\u2019attivit\u00e0\u00a0 professionale con il titolo originario, semplificando l\u2019intero meccanismo. Si arriva, cos\u00ec, all\u2019emanazione\u00a0 della direttiva 2005\/36\/Ce che consolidava le tre direttive generali e le dodici direttive settoriali gi\u00e0\u00a0 esistenti in materia di professioni. Nello specifico, essa riguarda, esclusivamente, i cittadini\u00a0 comunitari\u00a0 che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in\u00a0 uno stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Mentre\u00a0 per\u00a0 la libert\u00e0 di stabilimento, la direttiva consolida ed ordina quanto gi\u00e0 previsto dalle precedenti\u00a0 direttive, la novit\u00e0 pi\u00f9 significativa riguarda la previsione di una disciplina generale per la libera\u00a0 prestazione dei servizi professionali che abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello di provenienza del prestatore. Lo stato ospitante pu\u00f2 esigere che il prestatore, prima di svolgere servizi sul territorio per la prima volta, presenti una dichiarazione, con rinnovo annuale, con tutte le informazioni concernenti le coperture assicurative e tutti i documenti necessari. Nei paesi in cui la professione non \u00e8 regolamentata, il titolare della qualifica professionale acquisita in un altro Paese non deve chiederne il riconoscimento e pu\u00f2 esercitare la professione liberamente alle medesime condizioni valevoli per i cittadini dello Stato membro in questione. Dovr\u00e0, per\u00f2, dimostrare che ha esercitato la professione nello Stato membro di provenienza.<\/p>\n<p>La direttiva in esame \u00e8 stata recepita in Italia con il Dlgs 206\/2007 concernente il riconoscimento delle qualifiche per lo stabilimento dei cittadini comunitari in possesso di titoli professionali che li abilitano, nello Stato di origine, all\u2019esercizio della professione, nonch\u00e9 il regime per l\u2019espletamento della libera prestazione di servizi.\u00a0 L\u2019art.1 ne definisce l\u2019ambito di applicazione stabilendo la sua applicazione alle professioni regolamentate, ad esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti che partecipino sia pure occasionalmente all\u2019esercizio di pubblici poteri. La definizione di professioni \u201cregolamentate\u201d \u00e8 fornita \u2013 insieme alla altre previste del provvedimento \u2013 dall\u2019art. 4 del citato decreto:<\/p>\n<p>1) l\u2019attivit\u00e0, o l\u2019insieme delle attivit\u00e0, il cui esercizio \u00e8 consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione \u00e8 subordinata al possesso di qualifiche professionali o all\u2019accertamento delle specifiche professionalit\u00e0;<\/p>\n<p>2) i rapporti di lavoro subordinato, se l\u2019accesso ai medesimi \u00e8 subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;<\/p>\n<p>3) l\u2019attivit\u00e0 esercitata con l\u2019impiego di un titolo professionale il cui uso \u00e8 riservato a chi possiede una qualifica professionale;<\/p>\n<p>4) le attivit\u00e0 attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale \u00e8 condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;<\/p>\n<p>5) le professioni esercitate dai membri di un\u2019associazione o di un organismo.<\/p>\n<p>Sulla base della direttiva e del decreto di recepimento del 2007, il cittadino UE pu\u00f2 esercitare la professione in altro Stato membro:<\/p>\n<p>\u2013 sia in regime di stabilimento;<\/p>\n<p>-che come libera prestazione di servizi.<\/p>\n<p>La nozione di libera prestazione di servizi non ha una specifica definizione normativa. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea la connota come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento e che ha come caratteristica fondamentale la temporaneit\u00e0 e l\u2019occasionalit\u00e0 della prestazione stessa. La libera prestazione di servizi (novit\u00e0 della direttiva 2005\/36\/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino l\u2019esercizio temporaneo e occasionale della propria professione in qualsiasi Stato dell\u2019UE, senza necessit\u00e0 di dover ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale (artt. 9-15, D.lgs. 206); una verifica preliminare della qualifica \u00e8 prevista solo in relazione a prestazioni nel settore della sicurezza e della sanit\u00e0 pubblica (art. 11). In capo al cittadino sono previsti specifici adempimenti informativi in occasione del primo spostamento sul territorio dello Stato ospitante (dichiarazione preventiva) relativi al tipo di prestazione da svolgere e alla copertura assicurativa per la responsabilit\u00e0 professionale; il carattere temporaneo e occasionale della prestazione \u00e8 valutato, dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicit\u00e0 e della sua continuit\u00e0. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante pu\u00f2 richiedere al libero prestatore di certificare un periodo di 2 anni di esperienza professionale, maturata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione, e di avere uno o pi\u00f9 attestati di competenza o uno o pi\u00f9 titoli di formazione.<\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019esercizio di una professione in regime di stabilimento \u2013 il decreto legislativo 206\/2007 ripropone la disciplina gi\u00e0 consolidata dal precedente diritto comunitario. Il professionista legalmente stabilito \u00e8 il cittadino UE che, avendo soddisfatto tutti i requisiti per esercitare una professione nello Stato membro di residenza (diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica) ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle autorit\u00e0 di detto Stato (tale definizione non \u00e8 tuttavia contenuta nel decreto di recepimento, v. ora art. 4 dello schema in esame). In base al D.lgs. 206 i regimi che regolano i \u201criconoscimenti professionali\u201d sono di tre tipi:<\/p>\n<p>-un regime generale di riconoscimento (artt. 18-26) non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo \u2013 professionali previsti nei due Stati e la possibilit\u00e0, in caso di \u201cdifferenza sostanziale\u201d tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall\u2019art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni). Condizioni del riconoscimento sono: che il titolo (o l\u2019attestato) sia stato rilasciato da una autorit\u00e0 competente; che detto titolo certifichi il possesso di un livello di qualifica almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalla normativa nazionale; l\u2019accesso alla professione regolamentata in Italia pu\u00f2, inoltre, essere anche riconosciuto se il richiedente, in possesso dei requisiti sopracitati, abbia esercitato a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci;<\/p>\n<p>-un regime basato sull\u2019esperienza professionale maturata nello Stato membro d\u2019origine (artt. 27-30).<\/p>\n<p>Il sistema si applica ad attivit\u00e0 di tipo artigianale, commerciale o industriale specificatamente indicate nell\u2019Allegato IV del decreto e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali (si prendono in considerazione elementi quali la durata, il tipo di esperienza professionale, come lavoratore autonomo o dipendente, la formazione pregressa).<\/p>\n<p>-Un regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione per un limitato numero di professioni settoriali sulla base dell\u2019avvenuta armonizzazione delle condizioni minime di formazione (si tratta delle 7 professioni elencate all\u2019allegato V al decreto legislativo: 7 medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) tale regime prevede che l\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro ospitante non pu\u00f2 richiedere documenti che specifichino la formazione acquisita.<\/p>\n<p>Competenti a ricevere le domande di riconoscimento e a prendere le decisioni sono i Dipartimenti incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli stessi ministri competenti per materia. Quanto al regime delle prestazioni dei servizi temporanei e occasionali, il legislatore italiano prevede che possa essere svolta da un professionista legalmente stabilito in un altro Stato membro, a condizione di fornire all\u2019autorit\u00e0 competenti, all\u2019atto della prima prestazione, una dichiarazione scritta. In attuazione della direttiva, il D.lgs. 206\/2007 prevede una stretta collaborazione amministrativa \u2013 con scambio di informazioni anche per via telematica \u2013 tra le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro ospitante e di quello d\u2019origine.<\/p>\n<p>Nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanit\u00e0 pubblica \u00e8 previsto il superamento di una specifica prova attitudinale qualora vi siano delle differenze sostanziali tra la qualifica posseduta dal professionista e la formazione richiesta dalle norme italiane.<\/p>\n<p>Se il professionista intende svolgere in Italia una prestazione professionale sanitaria in modo occasionale e\u00a0 temporaneo non deve chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio ma dare comunicazione al\u00a0 Ministero della Salute circa la prestazione da eseguire, per la libera prestazione di servizi.\u00a0 Le procedure di\u00a0 riconoscimento differiscono a seconda che si tratti di titoli di formazione riferiti alle qualifiche settoriali,\u00a0 quali quelle di medico, odontoiatra, veterinario, farmacisti e infermieri alle quali si applica il sistema\u00a0 automatico di riconoscimento o di titoli formativi concernenti qualifiche non settoriali, per le quali si applica\u00a0 il regime generale di riconoscimento. Il riconoscimento pu\u00f2, ovviamente, essere negato qualora la qualifica\u00a0 conseguita all\u2019estero non abbia alcuna corrispondenza con la professione che si intende esercitare in Italia.<\/p>\n<p>Con la sentenza n.4342 del 22 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha rigettato l\u2019abilitazione della professione di infermiera in Itala con titolo conseguito all\u2019estero. Il tribunale di Palmi in accoglimento della domanda proposta da S.T. dichiar\u00f2 la nullit\u00e0 del termine apposto al contratto intercorso con la Fondazione O.S.F.A.\u00a0 e, costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 15 maggio 2007, la condann\u00f2 al pagamento delle retribuzioni maturate dall\u2019aprile 2008 oltre accessori di legge.\u00a0 La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza impugnata dalla Fondazione, ha affermato la nullit\u00e0 del contratto evidenziando che la lavoratrice non aveva offerto la prova di aver conseguito l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della professione di infermiera in Italia e che non vi era prova che il titolo conseguito in Ucraina fosse stato riconosciuto in Italia.<\/p>\n<p>La Corte ha sottolineato che, a norma dell\u2019art. 22 comma 13 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e degli artt. 49 e 50 del d.P.R.31 agosto 1999, per esercitare una professione sanitaria in Italia occorre che il cittadino straniero non comunitario sia in possesso di un titolo abilitante riconosciuto dal Ministero della Sanit\u00e0, che sia iscritto all\u2019albo professionale o in mancanza all\u2019elenco speciale tenuto dal Ministero.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc12632192\"><\/a>Conclusioni<\/h1>\n<p>Valutando la sovra ordinazione del diritto europeo rispetto a quello nazionale degli stati membri dell\u2019Unione europea, stante il rigetto dell\u2019istanza di riconoscimento del titolo spagnolo nel nostro Paese, si pu\u00f2 ammettere un\u2019erronea recezione, nel nostro sistema, della Direttiva 2005\/36 Ce.<\/p>\n<p>Concretamente, va dunque riconosciuta l\u2019abilitazione anche se \u00e8 stata acquistata all\u2019estero, in uno stato membro Ue.<\/p>\n<p>L\u2019effetto di un deferimento alla Corte di Giustizia Ue ha imposto all\u2019Italia un\u2019accelerazione per rimuovere gli ostacoli al pieno rispetto della normativa europea sulle qualifiche, strumento propedeutico alla libera circolazione all\u2019interno del mercato unico. Nel pacchetto di Legge europea 2018 sono state inserite alcune modifiche alla Direttiva 2005\/36 Ce.<\/p>\n<p>Il nuovo iter stabilisce che per esercitare una professione regolamentata in un altro Paese Ue sia fatta domanda all\u2019autorit\u00e0 responsabile del Paese ospitante il quale non pu\u00f2 negare il riconoscimento di una qualifica se classificata allo stesso livello di quella richiesta o subito inferiore (i livelli sono 5). Solo per sette professioni (medico, infermiere, responsabile dell\u2019assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto) i requisiti minimi di formazione sono tati armonizzati. Alcune professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) in alternativa alle procedure standard, possono richiedere la tessera europea. La valutazione dei documenti spetta al Paese di origine che ha un mese di tempo per inoltrare la richiesta al Paese ospitante. La prima modifica prevista dal governo nello schema di disegno di legge relativo alla legge europea 2018 riguarda gli aspetti chiave legati alla nozione di cittadino Ue \u201clegalmente stabilito\u201d che viene sganciato dalla residenza. Con questa definizione si intende chi \u201csoddisfa tutti i requisiti per l\u2019esercizio di una professione in uno Stato membro e non \u00e8 soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all\u2019esercizio di tale professione\u201d. Le direttive Ue non fanno infatti riferimento allo \u201cStato membro di residenza\u201d perch\u00e9 considerano centrale il legittimo stabilimento in rapporto al luogo di esercizio stabile della professione. Da qui la necessit\u00e0 di un adeguamento della legislazione italiana alla definizione Ue.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"et_pb_row\">\n<div class=\"et_pb_column et_pb_column_4_4\">\n<div class=\"et_social_inline et_social_mobile_on et_social_inline_bottom\">\n<div class=\"et_social_networks et_social_4col et_social_slide et_social_rectangle et_social_left et_social_no_animation et_social_withnetworknames et_social_outer_light\">\n<ul class=\"et_social_icons_container\">\n<li class=\"et_social_facebook\"><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text]<\/div><div class=\"ult-spacer spacer-69e2302feca36\" data-id=\"69e2302feca36\" data-height=\"60\" data-height-mobile=\"60\" data-height-tab=\"60\" data-height-tab-portrait=\"\" data-height-mobile-landscape=\"\" style=\"clear:both;display:block;\"><\/div>[\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;default_no_spaces&#8221;][vc_column][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css_animation=&#8221;fadeInUp&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1505197367057{background-color: #f8f8f9 !important;}&#8221;][vc_column][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css_animation=&#8221;fadeInUp&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1505197367057{background-color: #f8f8f9 !important;}&#8221;][vc_column][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9681"}],"collection":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9681"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9729,"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9681\/revisions\/9729"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/podoiatria.it\/Podiatria\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}